Nello specifico, vengono individuati tre differenti livelli di tasso alcolemico ai quali corrispondono rispettivamente tre diversi periodi di sospensione della patente:
Quando viene accertata l’infrazione, l’agente provvederà al ritiro immediato della patente consegnando al conducente una copia del “verbale di ritiro”.
Successivamente, l’agente invierà al Prefetto la patente di guida insieme con il verbale di contestazione e copia del rapporto.
Il Prefetto, ricevuti gli atti, notificherà al titolare l’Ordinanza di Sospensione della Patente.
ATTENZIONE: contrariamente a quanto molti credono, questo provvedimento è valido anche se viene notificato trascorsi 15 giorni dal ritiro della patente, la norma parla di “emanazione” e non di “notificazione”.
Ricevuta l’Ordinanza di Sospensione, il conducente soggetto potrà proporre ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
I motivi di opposizione variano a seconda del caso concreto (validità dell’accertamento, eccessività della misura) e sono finalizzati ad ottenere l’annullamento della sanzione o, in alternativa, una sua rideterminazione meno gravosa.
Il Giudice di Pace potrà accogliere il ricorso e nel casi disporre la restituzione della patente oppure, rigettarlo.
Nel caso in cui il Giudcie di Pace disponga la restituzione della patente, il conducente potrà recarsi presso la motorizzazione al fine di ottenere il rilascio di una copia della patente di guida; infatti l’originale resterà presso l’autorità.
Il Giudice, al termine di questo procedimento, oltre ad una pena detentiva e/o pecuniaria, comminerà anche la sanzione accessoria della sospensione della Patente di Guida in via definitiva. Questa sanzione potrebbe comportare nuovamente la sospensione della patente che, a seguito del procedimento innanzi al Giudice di Pace, era stata eventualmente recuperata.
Nota bene: il periodo di sospensione della Patente disposto dal Prefetto e già trascorso, verrà comunque decurtato da quello definitivamente inflitto dal Giudice Penale.
Sembra strano ma non sempre può essere conveniente impugnare il provvedimento di sospensione inflitto dal Prefetto; l’opportunità di questa azione va valutata, caso per caso, con il proprio legale.
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