IL DANNO IATROGENO DIFFERENZIALE

IL DANNO IATROGENO DIFFERENZIALE:i criteri per la liquidazione nella sentenza del Tribunale di Milano, sezione I civile, del 30.10.2013

Il danno iatrogeno è il danno disfunzionale causato da un trattamento clinico (diagnostico o terapeutico) a seguito di una condotta negligente da parte del medico curante, che s’inserisce in una situazione in parte già compromessa, rispetto alla quale determina un incremento differenziale del pregiudizio.
Su questo argomento è intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2013, sezione I civile, la quale ritiene che si debba procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, a selezionare le conseguenze, nell’ambito della complessa situazione di invalidità del soggetto leso, per individuare il danno alla persona oggetto dell’obbligo risarcitorio a carico del medico curante.
Tale procedimento non può che riflettersi sui criteri liquidatori del danno che non possono prescindere dalla situazione preesistente sotto due profili: a) non può gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come accadrebbe ove vi fosse un’automatica applicazione delle tabelle risarcitorie con punto progressivo, computato in ogni caso dal livello di invalidità preesistente ; 2) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative incrementative subite dalla parte lesa.
Punti che nell’ambito del danno iatrogeno difficilmente sono risolvibili con il ricorso a uno schema liquidatorio rigido, proprio per la variabilità soggettiva dei casi.
Va necessariamente individuato comunque, da parte del Tribunale, un criterio che guidi il giudice, secondo equità, nella liquidazione del danno non patrimoniale da danno iatrogeno. Tale criterio è indicato nel ricorso alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il danno differenziale, coerentemente con quanto espresso, deve essere considerato nel suo rilievo di base, al fine di evitare che il risarcimento sia automaticamente maggiore in dipendenza di fatti e condotte preesistenti, e adeguatamente rimodulato in considerazione della vicenda clinica e la situazione concreta della parte lesa.
Tale criterio risponde a quella esigenza di personalizzazione del danno che la stessa Suprema Corte, pur riaffermando l’utilità, in difetto di criteri di legge, dell’applicazione delle tabelle giurisprudenziali, nello specifico del Tribunale di Milano, pone ripetutamente quale operazione necessaria in sede di risoluzione della controversia.
Volendo precisare ulteriormente, è opportuno evidenziare che con la “personalizzazione” del danno – con dato di partenza quello di base della tabella del Tribunale di Milano – non s’individua, nell’ambito del danno iatrogeno differenziale, il fenomeno dell’aumento progressivo marginale del punto in considerazione della maggiore gravità ipotetica della lesione, alla quale fa riferimento la tabella milanese, ma l’adeguamento della determinazione del risarcimento base, in aumento o in diminuzione, alla condizione concreta della parte lesa, senza rigidi vincoli in aumento o diminuzione.

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Clicca qui per maggiori informazioni