Il 4 maggio inizierà la Fase 2 che porterà alla riapertura di alcune attività commerciali e produttive e, soprattutto, introdurrà un’importante novità in tema di spostamenti.
Infatti in aggiunta ai noti e concessi spostamenti per esigenze lavorative, necessità e salute, il Governo ha previsto nel DPCM del 26.04.2020 che “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti“.
In questi giorni molti si sono chiesti chi sono i congiunti cui si fa riferimento nel decreto (ricordiamo infatti che tale concetto non esiste nel vocabolario giuridico) e quest’oggi sono state rese disponibili le FAQ sulle misure adottate.
Viene chiarito che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendono:
E’ stato specificato che l’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Persone legate da uno stabile legame affettivo: Assume particolare rilievo questa specifica e genera confusione perchè dette persone vengono differenziate dai partner conviventi, come a sottolineare che non è requisito indispensabile la coabitazione (in un evidente richiamo alla nota sentenza della Cassazione n. 9178/2018). Pertanto sarà sufficiente che tra dette persone esista un legame affettivo (stabile e duraturo) in virtù del quale le parti hanno spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Attenzione: Nella lista non sono compresi gli amici perché, come chiarito da una nota del governo , “non possono rientrare negli affetti stabili”.
Parenti: la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.). Il rapporto di parentela può essere in linea retta (intercorre tra un ascendente (o stipite) e i suoi discendenti: padre — figlio; avo — nipote; etc.) o in linea collaterale (intercorre tra persone che discendono per rami diversi da uno stesso ascendente: fratelli, zio — nipote, cugini, etc.).
Il computo della parentela avviene per gradi. Dal 4 maggio si potrà far visita ai parenti fino al sesto grado, che è il limite al vincolo di parentela previsto dal nostro ordinamento (art. 77 c.c.).
Il computo dei gradi nella linea collaterale si computa salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Pertanto sono parenti collaterali fino al sesto grado i figli di cugini tra loro.
Affini: l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.) Il grado si calcola guardando alla linea ed al grado di parentela del coniuge. Dal 4 maggio si potrà far visita agli affini sino al quarto grado (i cugini del coniuge).
Importante precisare che l’affinità nasce per effetto del matrimonio. L’art. 78 in tema di affinità non è tra le norme del codice civile richiamate in tema di unioni civili (dalla l. n. 76/2016). Secondo l’opinione maggioritaria, tra la parte di un’unione civile ed i parenti dell’altra parte non sorge alcun vincolo familiare giuridicamente rilevante.
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