FASE 2: DAL 4 MAGGIO QUALI ATTIVITA’ RIPRENDONO?

di avv. Marialuisa Gugliotta

fase 2 Covid 19

Con la sigla del DPCM del 26.04.2020 è stata decretata la Fase 2 per una graduale ripresa delle attività.

Vediamo nello specifico quali potranno operare dal 4 maggio (e attualmente sino al 17 maggio).

Attività commerciali al dettaglio:

Coloro che vendono generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie avevano già l’autorizzazione a vendere. Ora l’elenco è stato ampliato, qui al completo, con l’aggiunta di:

  • articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • piccoli animali domestici;
  • materiale per ottica e fotografia;
  • combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • carta, cartone e articoli di cartoleria;
  • libri;
  • vestiti per bambini e neonati;
  • fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Attenzione: gli esercizi commerciali al fine di limitare e contrastare la circolazione del virus e garantire acquisti in sicurezza devono rispettare le misure di igiene e prevenzione.

Servizi alla persona:

Restano sospese le attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti. Queste le attività che possono essere svolte:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;

Attività produttive industriali e commerciali:

L’allegato 3 del DPCM 26.04.2020 riporta l’elenco dei codici ATECO delle attività produttive industriali e commerciali che non sono sospese.

Per operare dette imprese dovranno rispettare i contenuti del protocollo di regolamentazione per la tutela e sicurezza dei lavoratori.

La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le attività produttive non indicate nell’allegato 3 è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè pulizia e sanificazione. E’ altresì consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Attenzione: le attività di cui sopra potranno essere svolte solo se previamente sarà stata trasmessa la comunicazione al Prefetto.


Per ulteriori informazioni: Contattaci

Normativa richiamata:

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