Quali sono i criteri per la liquidazione del compenso del perito estimatore in un fallimento se non si è realizzata la vendita?
“Il compenso resta vincolato al valore di stima”
Cosi si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.19 del 17/4/2019
Dalla lettura della sopra citata sentenza, che ha scrutinato la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Vicenza in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile «nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima, in relazione agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117 [recte: primo comma] Costituzione …..», si vuole mettere in evidenza il seguente obiter.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal giudice rimettente atteso che l’aver ancorato il compenso dovuto all’esperto al valore di vendita e non di stima degli immobili è stato ritenuto coerente con il sistema come riformato dal legislatore perseguendo “la finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione” e l’obiettivo di assicurare speditezza e risultati nelle vendite forzate anche attraverso l’uniformità della disciplina per tutti i settori dell’espropriazione forzata armonizzando il criterio di determinazione del compenso degli esperti.
Si vuole, tuttavia, mettere in evidenza che la Corte ha dichiarato incidentalmente che: nel caso in cui non si realizzala vendita il compenso dell’esperto è commisurato al valore di stima.
Tale principio pur recepito dai Giudici dell’Esecuzione e dai Giudici Delegati appare negletto quelle volte in cui attesa la conclusione anomala della proceduta (i.e.: la mancata vendita), l’esperto ritiene di non formulare l’istanza per il saldo del compenso, ritenendo, erroneamente che l’acconto percepito, pari al 50% dell’ammontare del compenso che scaturisce considerando come base per la liquidazione il valore di stima, debba ritenersi satisfattivo o temendo che non essendosi venduto il bene egli debba restituire l’acconto percepito al momento del conferimento dell’incarico.
Di rilievo sono altresì i criteri integrativi indicati dalla Corte al fine di giungere ad una liquidazione che non mortifichi l’impegno e la professionalità dell’esperto quali: i parametri del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), che consentono di ponderare i variegati compiti attribuiti all’esperto anche ricorrendo alle maggiorazioni.
I compiti degli esperti afferma la Corte “non si esauriscono nella mera stima dell’immobile, considerata dall’art. 13 del decreto ministeriale 30 maggio 2002 con riguardo alla eterogenea peculiarità dei singoli cespiti, ma comprendono anche le verifiche urbanistico-edilizie (art. 11), la verifica di rispondenza tecnica alle norme e gli accertamenti in materia di rilievi topografici e planimetrici (art. 12), la verifica della congruità del canone di locazione (art. 16). Il giudice potrà anche applicare il criterio residuale delle vacazioni (art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria»), allo scopo di tenere nel debito conto il tempo impiegato dall’esperto per adempiere all’incarico anche con riguardo alle attività che non trovino un puntuale riscontro nei parametri tabellari.”
Il consiglio agli esperti stimatori è dunque di redigere attentamente la loro parcella ricorrendo anche, come evidenziato dai Giudici di legittimità, all’applicazione congiunta dei diversi criteri di liquidazione valorizzando la difficoltà dell’incarico e l’evasione di una maggiore gamma di compiti che non si esauriscono nella mera stima.
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