E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Rilancio (D.L 34/2020): un super boost, della portata di una finanziaria, per far ripartire la nostra economia. Gli interventi ed aiuti previsti sono molteplici: alle famiglie, alla mobilità cittadina, ai lavoratori ed alle aziende. Tra questi ce n’è uno che sembra fatto per aiutare tutti: il c.d. Ecobonus 110.
Una mossa “win win” che punta ad un miglioramento energetico degli edifici ed a rimettere in moto il settore dell’edilizia.
Ma coloro che trarranno il beneficio maggiore saranno i committenti delle opere.
Infatti l’Ecobonus 110 porterà un doppio risparmio economico per loro:
L’art. 119 del D.L Rilancio ha previsto una detrazione al 110% con rimborso in 5 anni. (Per fare un esempio: poniamo il caso di opere per un costo complessivo di €100.000. La detrazione sarà di €110.000 (il 110%) che verranno restituiti in 5 quote annuali da € 22.000).
Rientrano nella detrazione le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e danno diritto alla detrazione i lavori che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o un adeguamento alle norme sismiche
Cosa si intende per miglioramento della prestazione energetica? Per accedere alla detrazione è indispensabile che gli interventi, nel loro complesso, portino ad un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento delle classi energetiche dovrà essere dimostrato attraverso una doppia attestazione di prestazione energetica (APE): verrà infatti effettuata prima e dopo gli interventi.
Nota bene: anche il costo per le attestazioni sarà detraibile
Sono stati previsti 2 tipi di interventi necessari per poter accedere alla detrazione: quelli che comportano un miglioramento energetico e quelli che portano ad un adeguamento delle norme antisismiche.
I lavori che rientrano in questa categoria potranno riguardare la coibentazione dell’edificio o la sostituzione degli impianti comuni di riscaldamento.
Requisiti: un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’intero edificio; il rispetto dei criteri ambientali per l’utilizzo dei materiali isolanti e il costo dell’intervento non dovrà essere superiore ad € 60.000 per ogni unità immobiliari che compone l’edificio (Es. condominio di 10 famiglie: spesa massima per questo intervento € 600.000).
Requisiti: Il costo dell’intervento non dovrà essere superiore ad € 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio (Es. condominio di 10 famiglie: spesa massima per questo intervento € 300.000)
Interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
La provincia di Milano è una zona sismica 3. Fanno eccezione solo 73 comuni che rientrano in zona 4.
Nell’Ecobonus 110 è stato previsto che con la realizzazione di almeno uno dei due interventi sopra descritti si ha diritto ad ottenere un’ ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE AL 110 anche per altre opere.
Rientrano tra queste:
Quanto al primo caso è evidente che si tratti della “vecchia” detrazione al 65%- 50% per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e acquisto di mobili che da alcuni anni viene inserita nella legge di Bilancio.
Per gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo l’art. 119 prevede espressamente alcuni requisiti:
FOTOVOLTAICO: A. Il costo complessivo di € 48.000; B. Limite di € 2.400 per ogni Kw di potenza dell’impianto (ridotto ad € 1.600 in casi specifici) e C. Cessione al GSE dell’energia non auto-consumata
ACCUMULO: A. Il costo complessivo di € 48.000; B. Limite di € 1.000 per ogni Kw di capacità di accumulo del sistema e C. Cessione al GSE dell’energia non auto-consumata
Perchè all’inizio ho parlato di lavori a costo zero?
Perchè il D.L. Rilancio, oltre all’ecobonus 110, ha previsto all’art 121 una CESSIONE DEL CREDITO ALLE AZIENDE O ALLE BANCHE
Infatti i committenti, che avranno diritto alla detrazione, potranno in alternativa scegliere o di ricevere dal fornitore uno sconto sul totale dovuto (in altre parole si cede la detrazione al fornitore) oppure di trasformare la detrazione in un credito di imposta che potrà poi essere ceduto agli Istituti di credito.
ATTENZIONE: la possibilità di cessione del credito alle aziende o alle Banche si applica non solo agli interventi dell’Ecobonus (miglioramento energetico e misure antisismiche, impianti fotovoltaici e colonnine ricarica veicoli elettrici) ma anche agli interventi: di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO e RECUPERO O RESTAURO FACCIATE (inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna)
I fondi destinati non sono illimitati e c’è tempo per effettuare i pagamenti solo dall’ 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Pertanto, in attesa che il decreto legge venga convertito, è bene iniziare a reperire informazioni circa le opere realizzabili nel proprio Condominio e le aziende cui appaltare le opere.
Le opere analizzate rientrano nella manutenzione straordinaria e/o innovazione dell’edificio e la legge richiede un quorum più alto rispetto alla manutenzione ordinaria.
Per essere validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessario che all’assemblea intervengano tante persone che rapprentano almeno la metà dell’edificio (500 millesimi).
La delibera sarà poi accolta se avranno espresso voto favorevole la metà +1 delle persone presenti.
Ma considerata la portata delle agevolazioni ed i vantaggi si spera che non ci saranno contrari…
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