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Guida in stato di ebbrezza: illegittima la confisca veicolo se la messa alla prova ha esito positivo

Il veicolo va restituito all’avente diritto nel caso di esito positivo della messa a prova.

Con la sentenza n. 75/20, depositata in data 24 aprile 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 ter, comma 6, codice della strada nella parte in cui prevede che, all’esito positivo della messa alla prova, il Prefetto disponga la confisca del veicolo anziché la sua restituzione all’avente diritto.

Il caso.

Il Tribunale penale di Bergamo, con sentenza di non doversi procedere, dichiarava l’estinzione del reato di guida in stato ebrezza in seguito al positivo esito della messa alla prova a cui si era sottoposto l’imputato.

A seguito di questa pronuncia il Prefetto, ai sensi dell’art. 224 ter, comma 6, c.d.s., disponeva con ordinanza la confisca del veicolo che era stato posto sotto sequestro all’atto dell’accertamento dell’illecito.

A seguito della sentenza del Giudice di Pace con la quale veniva respinta l’opposizione all’ordinanza di confisca del veicolo pronunciata dal Prefetto, il Tribunale di Bergamo, investito per l’appello, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 224 ter c.d.s.

Ad opinione del Giudice di primo grado il comma 6 dell’art. 224 ter c.d.s., che disciplina il procedimento di applicazione della confisca in conseguenza di ipotesi di reato, si poneva infatti in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte.

La Consulta motiva la propria decisione muovendo dall’assunto di una forte somiglianza tra gli istituti che risultato applicabili in relazione al reato di guida in stato di ebrezza: il lavoro di pubblica utilità (L.P.U)  e la messa alla prova (M.A.P.).

Ed infatti, entrambi gli istituti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita nei confronti della collettività ed il loro esito positivo determina per l’imputato la declaratoria di estinzione del reato.

Osserva la Consulta, però, che a fronte di un’analoga prestazione ed al cospetto della medesima conseguenza dell’estinzione del reato i due istituti differiscono in relazione alle conseguenze che producono sulle sanzioni amministrative accessorie.

Ed infatti:

  • il L.P.U. nella sua qualità di pena sostitutiva nel caso di positivo esito del suo svolgimento comporta non solo la riduzione a metà della durata della sospensione della patente ma anche la revoca della confisca del veicolo.
  • la M.A.P. invece, in quanto modalità alternativa di definizione del processo, non pregiudica in alcun modo l’applicazione delle sanzioni amministrative anche nel caso in cui il suo svolgimento abbia avuto esito positivo.

La Corte è nel senso di ritenere che questa disparità di trattamento, attesa anche la maggior complessità che caratterizza l’istituto della M.A.P., sia del tutto irragionevole.

L’introduzione dell’istituto della M.A.P., avvenuto con la legge 67/2014, determinando una nuova ed ulteriore causa di estinzione del reato ha inevitabilmente inciso sulla portata applicativa del citato art. 224 ter c.d.s.

Analizzando il nuovo impianto normativo, risulta manifestamente irragionevole la possibilità che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della M.A.P., il Prefetto disponga la confisca del veicolo, laddove invece, per effetto del solo svolgimento positivo del L.P.U., il codice della strada prevede la revoca della confisca del veicolo.

Per tali motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 6 dell’art. 224 ter c.d.s. nella parte in cui prevede che il Prefetto, verifica la sussistenza delle condizioni di legge, disponga la confisca del veicolo anche nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebrezza per esito positivo della messa alla prova, anziché disporne la restituzione all’avente diritto.

Dott. Bruno Radina

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