di Teresa Dentamaro.
Due recenti ordinanze (Cass. Civ., VI Sez. 7/11/2019 n. 28799 rel. Dott. A. Dolmetta e 11/03/2020, n. 6991 rel Dott. M. Ferro), della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, hanno respinto i ricorsi proposti da creditori sopravvenuti avverso i provvedimenti del Tribunale Fallimentare di inammissibilità delle insinuazioni per tardività delle stesse.
Come è noto il Fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e la legge impone le regole, di merito e di rito, per la partecipazione degli stessi dapprima all’accertamento del passivo e quindi alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione dell’attivo.
La regola è che partecipano al concorso i creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento (creditori concorsuali) le cui ragioni di credito sono sorte prima che venisse pronunciata la sentenza. Eventuali creditori successivi sono esclusi a meno che il loro credito (la ragione del loro credito) non sia sorto in occasione o in funzione del fallimento (creditori della massa o anch’essi concorsuali).
Sia i creditori concorsuali che i creditori della massa devono insinuarsi al passivo con le modalità previste dal capo V della legge fallimentare (ad eccezione dei crediti prededucibili non contestati per collocazione ed ammontare): il curatore avvisa (ex art. 92 L.F.) i creditori della fissazione dell’udienza di verifica ed indica le modalità per l’insinuazione del credito che non deve essere necessariamente portato da un titolo (in tal caso gli organi del fallimento vaglieranno le ragioni dei crediti sulla base dei documenti prodotti), la domanda di ammissione (tempestiva) deve essere proposta entro trenta giorni dall’udienza di verifica. Esaurita la fase dell’esame delle domande si forma lo stato passivo del fallimento che contiene le ammissioni dei crediti. Dichiarato esecutivo lo stato passivo, i creditori hanno un anno di tempo, come previsto dall’art. 101 L.F., per proporre comunque la loro domanda (tardiva). Decorso l’anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, i creditori potranno proporre la loro insinuazione (ultratardiva) ove provino che il ritardo è incolpevole (per esempio quando non hanno ricevuto l’avviso ex art. 92 del curatore).
Per prima cosa essi, sia che siano concorsuali che di massa, devono essere insinuati attraverso una domanda.
Come ricostruito dall’ordinanza del 7/11/2019 n. 28799 fin dal 2015 la Cassazione ha escluso che a questi crediti si applichi il termine ex art. 101 L.F.: potranno essere proposti anche decorso l’anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
Ma, come posto in rilievo dall’ordinanza dell’ 11/03/2020, n. 6991 “un ragionevole limite temporale, ….., va ricavato dal sistema dell’ordinata ed egualitaria opportunità di partecipazione al concorso che deve appartenere a qualunque creditore posteriore, sia esso prededucibile, prelatizio o chirografario”, tale ragionevole termine viene indicato, in continuità con le precedenti decisioni, nella dilazione de “i dodici mesi – fissata nella norma [101 L.F.] per tutti i creditori, ma, ……, con un differente momento di decorrenza; …….. individuato, anche in armonia con le indubbie esigenze di celerità e di concentrazione della procedura all’accertamento del passivo, con l’epoca da cui l’esercizio di tale diritto di credito, nella sua declinazione come domanda di insinuazione al passivo, diviene esercitabile”.
E’ quindi di un anno il termine per insinuare i crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento che decorre dal momento in cui diviene esercitabile, dal momento in cui può essere fatto oggetto dell’insinuazione al passivo.Si deve porre adeguata attenzione per non incorrere nella inammissibilità o decadenza della domanda: non è necessario avere il titolo, non è necessario che la statuizione da cui deriva il credito sia divenuta definitiva, è sufficiente che le ragioni di credito siano sopravvenute alla dichiarazione di fallimento e che il credito sia sorto in occasione o in funzione dello stesso.
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