DANNO ESISTENZIALE E DANNO BIOLOGICO

DANNO ESISTENZIALE E DANNO BIOLOGICO: la sentenza della Cassazione n. 531 del 14/01/2014

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, del 14/01/2014 n. 531 è tornata nuovamente a chiarire cosa debba intendersi per “danno biologico” e “danno esistenziale”, termini spesso utilizzati in modo inappropriato.

Innanzitutto, la Corte chiarisce come le due espressioni citate non esprimano due distinte categorie di danno, piuttosto esse devono considerarsi espressioni meramente descrittive di una stessa categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che s’identifica nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Nel caso specifico oggetto della sentenza sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, i giudici di merito sentenziando in merito ad un grave incidente occorso a un operaio conseguente al cedimento di una piattaforma, avevano riconosciuto l’esistenza del danno esistenziale e non già quello biologico, esponendosi pertanto alla censura di legittimità sul presupposto dell’esistenza di un’incongruenza logico giuridica.

In realtà, la Corte sottolinea, richiamando quanto già affermato dalle Sezioni Unite nelle note sentenze di San Martino in merito al danno alla persona, il riconoscimento del carattere omnicomprensivo del risarcimento del danno non patrimoniale, non può pregiudicare il principio dell’integralità del risarcimento medesimo.

In sostanza, il danno biologico (ovvero la lesione della salute), il danno morale (ovvero la sofferenza interiore) e il danno esistenziale (ovvero il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) non costituiscono una conseguenza imprescindibile in tema di lesione dei diritti alla persona ma occorre valutare, nel caso specifico, se il danno non patrimoniale nella fattispecie concreta presenti o meno tutti i siffatti aspetti.

Il Giudice dovrà, infatti, verificare, a prescindere del nome attribuitogli, l’effettiva consistenza del pregiudizio arrecato, individuando le ripercussioni negative sul valore uomo che si siano verificate e procedere al loro integrale risarcimento.

Ne consegue che la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza psicologica) o un danno esistenziale, quale conseguenza autonoma della lesione accertabile medicalmente che si profila nella sfera dinamico relazionale del soggetto.

Sulla base di quanto sopra, quando dal fatto lesivo derivi una profonda alterazione del complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia provocando, come nel caso citato in sentenza, una consistente dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, degli aspetti positivi derivanti dal rapporto parentale, il danno non patrimoniale che consiste nello sconvolgimento delle abitudini della vita di un genitore, che deve provvedere ad accudire un figlio sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senza dubbio trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dell’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito.

(Sul punto ulteriori sentenze della Corte di Cassazione n. 8827/2003; n. 20324/2005; n. 13546/2006).

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