DANNO DA RITARDATO RILASCIO DELL’IMMOBILE

Il ritardo con cui il conduttore rilascia l’immobile al proprietario dà diritto a chiedere i danni? 

Ovviamente sì per il semplice fatto che, il ritardo, ha comportato la mancata disponibilità del bene nelle mani del suo titolare che, quindi, non ne ha potuto disporre a su piacimento.

Come provare questi danni?

Nel caso che esamineremo e che è stato oggetto della sentenza della Cassazione civile , sez. III, del 22.10.2014 n° 22352 , l’immobile era stato posto in vendita sul mercato ed era stato reperito un probabile acquirente il quale aveva avanzato una formale proposta di acquisito che prevedeva un termine.

A causa del ritardo nella consegna, era saltata la proposta irrevocabile d’acquisto del bene immobile che era stato venduto tempo dopo e ad un prezzo inferiore.

Ciò consentì al proprietario di provare di aver perso una concreta occasione di vendita  (ma stessa cosa sarebbe stata in caso di locazione) che in mancanza del ritardo si sarebbe concluso l’affare.

La Cassazione affermò che “Perchè sia configurabile il maggior danno da ritardo nella restituzione del bene locato, ex art. 1591 cc. debbono essere provate la situazione di mora del conduttore, il maggior danno subito dal locatore (prova che deve essere fornita secondo le regole ordinarie e, quindi, allegando e documentando più vantaggiose proposte di locazione o concrete possibilità di vendita dell’immobile occupato o anche mediante presunzioni) e deve essere dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra il ritardo nella riconsegna e la perdita della proposta vantaggiosa”.

Va precisato che secondo la Corte il ritardo nella consegna deve essere rilevante ed abbia determinato la perdita dell’affare, diversamente mancherebbe la prova del nesso causale tra l’evento ed il danno.

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